top of page

Rapina aggravata riqualificata in furto e lesioni: accolta la tesi difensiva sul movente dell’aggressione.

De Luca · Siciliani - Studio Legale e Commerciale
13 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

Il GUP del Tribunale di Bari esclude la rapina: la violenza non era finalizzata all’impossessamento dei beni.


Con sentenza del 14 settembre 2026, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha escluso la rapina aggravata contestata a un imputato assistito dagli Avv. Giuseppe De Luca e Ramadan Tahiri.


La condotta è stata riqualificata nel delitto di furto in abitazione, in continuazione con le lesioni.


La vicenda

Secondo l’accusa, nel febbraio 2026, a Gravina in Puglia, l’imputato si era introdotto con altre persone nell’abitazione di due connazionali.

Aveva ferito uno di loro con un taglierino e, al termine dell’aggressione, si era impossessato di telefoni cellulari, documenti e altri oggetti. Gli venivano contestati la rapina aggravata dall’uso dell’arma e dall’azione in più persone riunite, le lesioni personali aggravate e il porto ingiustificato di un’arma da taglio.


L’imputato aveva ammesso la propria responsabilità per l’aggressione, che non era quindi in discussione. La questione verteva quindi sulla qualificazione giuridica del fatto.


La tesi difensiva: violenza e sottrazione sono condotte distinte


La difesa ha sostenuto che l’aggressione non era finalizzata alla sottrazione dei beni della persona offesa. Si trattava di una "spedizione punitiva" (definita in questo senso anche dal G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare) legata a contrasti personali.

L’impossessamento era avvenuto solo dopo che l’azione violenta si era esaurita, e riguardava beni che non erano mai stati l’obiettivo dell’irruzione.

Mancava quindi il nesso di strumentalità tra violenza e sottrazione, che è l’elemento caratterizzante della rapina. Né si poteva parlare di rapina impropria, perché la violenza non era stata usata per assicurarsi il possesso dei beni o l’impunità.


La decisione

Il Giudice ha accolto questa impostazione. Per configurare la rapina non basta che violenza e sottrazione avvengano nello stesso contesto di tempo e di luogo. Occorre che la violenza sia diretta a conseguire l’impossessamento. Nel caso concreto, il movente dell’aggressione, le frasi rivolte alla vittima durante l’azione e l’assenza di qualsiasi richiesta di denaro o di beni hanno portato il Giudice a escludere questo legame. La sentenza richiama sul punto il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno valorizzato la finalità della condotta violenta ai fini della qualificazione del fatto.


Per la stessa ragione è stata esclusa anche l’aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.). Le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle aggravanti residue.

L’imputato è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa. La Procura aveva chiesto quattro anni di reclusione e 3.000 euro di multa per la rapina aggravata, reato ostativo che prevede di per sé un minimo edittale di sei anni.


Scarica la sentenza:


Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page